COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO – POL. GIOVINAZZO del 9 Marzo 2008. (Reclamo della società POL. GIOVINAZZO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico della società POL. GIOVINAZZO (ammenda di € 75,00), del Sig. FOLINO GALLO FIORELLO (inibizione a tutto il 30/5/2008) e dei calciatori DI BARI FRANCESCO e PARISI NICOLA (squalifica per 4 giornate di gara) di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 46 del 13 Marzo 2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 3 aprile 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara: A.S.D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO - POL. GIOVINAZZO del 9 Marzo 2008. (Reclamo della
società POL. GIOVINAZZO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico della
società POL. GIOVINAZZO (ammenda di € 75,00), del Sig. FOLINO GALLO FIORELLO (inibizione a tutto
il 30/5/2008) e dei calciatori DI BARI FRANCESCO e PARISI NICOLA (squalifica per 4 giornate di gara) di
cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 46 del 13 Marzo 2008 del Comitato Regionale
Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
udito il rappresentante della ricorrente;
rilevato che dall’istruttoria espletata il comportamento del Sig. FOLINO GALLO FIORELLO non appare
meritevole di severa censura ma solo di ammonizione;
che, peraltro, il comportamento oltraggioso dei calciatori DI BARI FRANCESCO e PARISI NICOLA è
meritevole di adeguata sanzione, seppur con una lieve riduzione da quella comminata dal Primo Giudice;
tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo ritualmente proposto
DELIBERA
ridursi la sanzione inflitta al Sig. FOLINO GALLO FIORELLO in ammonizione con diffida (art. 19,
comma 1/B del Codice di Giustizia Sportiva);
ridursi la sanzione inflitta ai calciatori DI BARI FRANCESCO e PARISI NICOLA a tre giornate effettive
di gara (art. 19, comma 1/E del Codice di Giustizia Sportiva);
ridursi la sanzione pecuniaria comminata alla società POL. GIOVINAZZO a € 50,00.
non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
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