COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. ATLETICO BOVINO – A.S.D. ATLETICO FOGGIA del 9 Marzo 2008 (Reclamo della Società A.S.D. ATLETICO FOGGIA in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore VALENTE Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 in data 13.3.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. ATLETICO BOVINO - A.S.D. ATLETICO FOGGIA del 9 Marzo 2008 (Reclamo della Società A.S.D. ATLETICO FOGGIA in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore VALENTE Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 in data 13.3.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; ritenuto che il comportamento ancorché violento del calciatore VALENTE Francesco può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 31.3.2009; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi al 31 Marzo 2009 la squalifica al calciatore VALENTE Francesco; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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