COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S. ATLETICO BOVINO – U.S. MATINUM del 30 Marzo 2008 (Reclamo della società U.S. MATINUM in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore CASTRIOTTA Matteo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 3.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S. ATLETICO BOVINO - U.S. MATINUM del 30 Marzo 2008 (Reclamo della società U.S. MATINUM in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore CASTRIOTTA Matteo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 3.4.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; ritenuto che la sanzione inflitta da Primo Giudice è risultata adeguata alla gravità dei fatti occorsi e quindi non è suscettibile né di riduzione né di revisione D E L I B E R A respingersi il reclamo presentato dalla società U.S. MATINUM e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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