COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI Gara: A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA – ASS.D. SPORTIVA TRIGGIANO del 30 Marzo 2008
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Gara: A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA - ASS.D. SPORTIVA TRIGGIANO del 30 Marzo 2008
(Reclamo della società A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 3.4.2008
della Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
rilevato che il reclamo proposto dalla società A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA è stato redatto senza
motivazione e comunque in forma generica, per cui va dichiarato inammissibile ai sensi dell art. 33 n.
6 del Codice di Giustizia Sportiva;
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA e, per l’effetto
addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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