COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA Gara: G.S. FOGGIAMIA CALCIO – GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL del 10 Febbraio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 10 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA Gara: G.S. FOGGIAMIA CALCIO - GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL del 10 Febbraio 2008 (Reclamo della società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 22.2.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; esperite indagini; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali, ed in particolare che le persone entrate in campo, perfettamente identificate dall’Arbitro appartenevano alla società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL perché indossavano le relative tute con i colori sociali di quest’ultima società P.Q.M. D E L I B E R A respingersi il reclamo proposto dalla società GIOV. CALCIO CERIGNOLA SRL e, per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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