COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara : A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT – ATLETICO TRICASE del 9 marzo 2008. (Reclamo della A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa delle gare a porte chiuse in campo neutro fino al 30.6.2008 e ammenda di € 1.500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 13 marzo 2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara : A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT - ATLETICO TRICASE del 9 marzo 2008. (Reclamo della A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa delle gare a porte chiuse in campo neutro fino al 30.6.2008 e ammenda di € 1.500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 13 marzo 2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
esperite indagini dalle quali è risultato che con minuziosa predeterminazione alcuni sostenitori della società A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT hanno atteso l’arbitro a notevole distanza dal campo sportivo per aggredirlo e per sfuggire al controllo dei carabinieri che lo scortavano insieme alla squadra ospitata;
ritenuto che la società A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT deve ritenersi responsabile oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori ancorché i fatti occorsi siano avvenuti a distanza del campo di gioco, ma nelle stesse circostanze di tempo immediatamente successive alla disputa della gara;
considerato tuttavia che va dato atto del fattivo comportamento dei dirigenti della società A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT a cui va il plauso per aver ovviato a incidenti ben più gravi di quelli che avrebbero potuto verificarsi se l’aggressione, solo tentata, dei tifosi della società A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT si fosse realizzata;
tutto ciò premesso, utile e equa appare la revoca dei provvedimenti della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 1.500,00 e dell’espletamento del gioco in campo neutro inflitti dal primo giudice;
P.Q.M.
D E L I B E R A
revocarsi la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00;
confermarsi la sanzione della disputa delle gare a porte chiuse fino al 30.6.2008 e revocarsi la sanzione della disputa delle stesse in campo neutro;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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