COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara : NUOVA DAUNIA – A.C. DAUNIA VIESTE del 30 marzo 2008. (Reclamo delle Società A.C. DAUNIA VIESTE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PECORELLI Sante di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 3.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara : NUOVA DAUNIA - A.C. DAUNIA VIESTE del 30 marzo 2008. (Reclamo delle Società A.C. DAUNIA VIESTE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PECORELLI Sante di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 3.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).  Esaminati gli atti ufficiali;  letto il reclamo a margine citato;  esperite indagini;  rilevato che il comportamento gravemente antisportivo assunto dal calciatore PECORELLI Sante può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 31.12.2008; P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi la squalifica del calciatore PECORELLI Sante al 31.12.2008 e per l’effetto non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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