COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara : NUOVA DAUNIA – A.C. DAUNIA VIESTE del 30 marzo 2008. (Reclamo delle Società A.C. DAUNIA VIESTE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PECORELLI Sante di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 3.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).
	
                COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara :  NUOVA DAUNIA - A.C. DAUNIA VIESTE del 30 marzo 2008. (Reclamo delle Società A.C. DAUNIA VIESTE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PECORELLI Sante di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 in data 3.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).
	Esaminati gli atti ufficiali;
	letto il reclamo a margine citato;
	esperite indagini;
	rilevato che il comportamento gravemente antisportivo assunto dal calciatore PECORELLI Sante può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 31.12.2008;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridursi la squalifica del calciatore PECORELLI Sante al 31.12.2008 e per l’effetto non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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