COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara : A.S.D. NUOVA CAVALLINO – SAN PIETRO IL LAMA del 6 aprile 2008. (Reclamo delle Società A.S.D. NUOVA CAVALLINO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RONZINO Alessio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 in data 10.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara : A.S.D. NUOVA CAVALLINO - SAN PIETRO IL LAMA del 6 aprile 2008. (Reclamo delle Società A.S.D. NUOVA CAVALLINO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RONZINO Alessio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 in data 10.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).  Esaminati gli atti ufficiali;  letto il reclamo a margine citato;  esperite indagini;  poiché il comportamento assunto dal giocatore RONZINO Alessio, sicuramente grave ma non violento può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 31.12.2008; P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi la squalifica del calciatore RONZINO Alessio al 31.12.2008 e per l’effetto non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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