COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara : A.S.D. NUOVA CAVALLINO – SAN PIETRO IL LAMA del 6 aprile 2008. (Reclamo delle Società A.S.D. NUOVA CAVALLINO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RONZINO Alessio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 in data 10.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).
	
                COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 16 aprile 2008 
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Gara :  A.S.D. NUOVA CAVALLINO - SAN PIETRO IL LAMA  del 6 aprile 2008. (Reclamo delle Società A.S.D. NUOVA CAVALLINO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore RONZINO Alessio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 in data 10.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).
	Esaminati gli atti ufficiali;
	letto il reclamo a margine citato;
	esperite indagini;
	poiché il comportamento assunto dal giocatore RONZINO Alessio, sicuramente grave ma non violento può essere adeguatamente punito con la squalifica fino al 31.12.2008;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridursi la squalifica del calciatore RONZINO Alessio al 31.12.2008 e per l’effetto non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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