COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 24 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara : PUGLIA SPORT ALTAMURA – A.S.D. LIBERTAS PALESE del 6 aprile 2008.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 24 aprile 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara : PUGLIA SPORT ALTAMURA - A.S.D. LIBERTAS PALESE del 6 aprile 2008. (Reclamo della PUGLIA SPORT ALTAMURA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la disputa di n. 2 gare a porte chiuse in campo neutro e ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 10 aprile 2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; ritenuto che l’episodio dell’invasione di campo da parte dei tifosi avvenuto nell’intervallo fra il primo ed il secondo tempo della gara innanzi citata, merita la punizione della squalifica del campo di gioco per 2 gare a porte chiuse ed in campo neutro così come sanzionata dal primo giudice e che va condivisa; rilevato altresì che la interruzione della gara è attribuibile al comportamento violento del calciatore TATARU Catalin adeguatamente punita dal primo giudice sia con la squalifica del giocatore che con la perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a favore della Libertas Palese; ritenuto pertanto che può accedersi alla sola revoca della sanzione pecuniaria dell’ammenda, attesa la applicata sanzione della squalifica del campo di gioco succitata; P.Q.M. D E L I B E R A revocarsi il provvedimento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 500,00 e di confermarsi nel resto le decisioni impugnate; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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