COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 08 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. MERINE – A.C. D. SAN PIETRO IN LAMA del 20 aprile 2008 (Reclamo delle Società A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori QUARTA Stefano, SAPONARO Jonathan, PANO Marco, BEATO Dario Michele e CONZA Emiliano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 in data 24.4.2008 del Comitato Regionale Puglia).
	
                COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 08 maggio 2008 
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
Gara: A.S.D. MERINE - A.C. D. SAN PIETRO IN LAMA del 20 aprile 2008 (Reclamo delle Società A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori QUARTA Stefano, SAPONARO Jonathan, PANO Marco, BEATO Dario Michele e CONZA Emiliano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 in data 24.4.2008 del Comitato Regionale Puglia). 
− Esaminati gli atti ufficiali; 
− letto il reclamo a margine citato; 
− udito il rappresentante della ricorrente; 
− esperite indagini; 
− considerato che gli episodi indicati dall’arbitro risultano confermati nella loro gravità e violenza per quanto riguarda il calciatore QUARTA Stefano, che risulta adeguatamente punito dal primo giudice che non merita ne revisione ne riduzione e va pertanto confermata; 
− rilevato inoltre che il comportamento dei calciatori SAPONARO Jonathan, PANO Marco, BEATO Dario Michele e CONZA Emiliano può essere adeguatamente punito con la squalifica di n. 2 giornate in quanto si sono semplicemente difesi dall’aggressione subita; 
P.Q.M. 
D E L I B E R A 
Ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta ai calciatori SAPONARO Jonathan, PANO Marco, BEATO Dario Michele e CONZA Emiliano; 
Confermarsi la squalifica di n. 4 giornate al calciatore QUARTA Stefano; 
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso. Comunicato Ufficiale n° 58 - 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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