COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 08 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. BICCARI – A.S.D. GIOVENTU CALCIO BOVINO del 13 aprile 2008 (Reclamo della Società A.S.D. BICCARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo va carico dei calciatori MONTUORI Luigi, GUERRIERI Nicola, ROBERTI Michele e della inibizione dell’allenatore MARINO Costantino di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 in data 17.4.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 08 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. BICCARI - A.S.D. GIOVENTU CALCIO BOVINO del 13 aprile 2008 (Reclamo della Società A.S.D. BICCARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo va carico dei calciatori MONTUORI Luigi, GUERRIERI Nicola, ROBERTI Michele e della inibizione dell’allenatore MARINO Costantino di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 42 in data 17.4.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − udito il rappresentante della ricorrente; − sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; − rilevato in via preliminare che il provvedimento adottato dal primo giudice nei confronti dell’allenatore MARINO Costantino non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lettera B del Codice di Giustizia Sportiva (squalifica allenatori fino ad un mese); − ritenuto che le sanzioni inflitte dal primo giudice nei confronti dei calciatori MONTUORI Luigi, GUERRIERI Nicola, ROBERTI Michele vanno adeguate alle effettive e ridimensionate infrazioni commesse dai suddetti calciatori riducendo la squalifica al calciatore MONTUORI Luigi fino al 30 aprile 2009, al calciatore GUERRIERI Nicola fino al 31 dicembre 2008 e al calciatore ROBERTI Michele fino al 30 settembre 2008; Tutto ciò premesso D E L I B E R A Accogliersi parzialmente il reclamo e ridursi le squalifiche al calciatore MONTUORI Luigi fino al 30 aprile 2009, al calciatore GUERRIERI Nicola fino al 31 dicembre 2008 e al calciatore ROBERTI Michele fino al 30 settembre 2008; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it