COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dal Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione del dott. Franco CAPUTO, del rag. Giacomo LATTANZI quali componenti nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 1/3/2008 (prot. 3426/3pf 07-08-SP-en)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dal Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione del dott. Franco CAPUTO, del rag. Giacomo LATTANZI quali componenti nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 1/3/2008 (prot. 3426/3pf 07-08-SP-en) nei confronti di: I. Miraglia Cosimo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S. Atletico Calcio Mottola (attualmente tesserato per la società Calcio Palagiano); II. Maldarizzi Giovanni dirigente accompagnatore dell’A.S. Atletico Calcio Mottola (attualmente dirigente dell’ASD San Marzano); III. Orlando Vincenzo calciatore dell’A.S. Atletico Calcio Mottola (attualmente tesserato per l’ASD UNITED Mottola) per rispondere - il sig. Cosimo Miraglia, tesserato all’epoca dei fatti per l’A.S. Atletico Mottola, (attualmente tesserato per la società Calcio Palagiano), della violazione di cui all’art.1, comma 1, in relazione all’art.46 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, partecipando a otto gare (disputate nelle date 24/9/, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10, 29/10, 05/11, 12/11/2006) del Campionato di Seconda Categoria Puglia Girone C in posizione irregolare in quanto squalificato; - il sig. Giovanni Maldarizzi, della violazione di cui all’art.1, comma, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.61 comma 1 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto la distinta delle gare disputate nelle date del 24/9/, 01/10, 08/10, 15/10, 29/10, 05/11, 12/11/2006 ove risulta la partecipazione del calciatore squalificato sig. Cosimo Miraglia; - il Sig. Vincenzo Orlando, della violazione di cui all’art.1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.61 comma 1 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto la distinta della gara disputata in data 22/10/2006 ove risulta la partecipazione del calciatore squalificato sig. Cosimo Miraglia. FATTO Con nota del 2/4/2007, il Presidente sig. Vito Colonna della Società A.S. Gioventù Martina, partecipante al Campionato di 2° categoria Puglia, contestava la classifica finale della Società Atletico Calcio Mottola e denunciava al Presidente del Comitato Regionale Puglia LND – F.I.G.C., sig. Vito Tisci il ripetuto illecito sportivo, commesso da quest’ultima società per aver fatto partecipare ripetutamente alle gare del Campionato succitato, il calciatore Cosimo Miraglia, nonostante risultasse squalificato fino al 14/11/2006. A riprova dell’illecito il denunciante richiamava la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Puglia del 20/11/2006 con cui era stato accolto il reclamo prodotto dall’A.S. Ischiataranto avverso il risultato della gara Atletico Calcio Mottola – Ischiataranto, (disputata il 12/11/2006 per la posizione irregolare del Calciatore Cosimo Miraglia, perché squalificato fino al 14/11/2006) ed era stata inflitta all’Atletico Calcio Mottola la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 0-3, a favore dell’A.S. Ischiataranto. Con tale denuncia il Presidente Colonna chiedeva la correzione di tutti i risultati conseguiti dalla squadra dell’A.S. Atletico Calcio Mottola, per le gare alle quali aveva partecipato il calciatore Cosimo Miraglia,durante il periodo della sua squalifica, ivi compresa – ed in particolare – quella del 8/10/2006 (Gioventù Martina – Atletico Calcio Mottola) non avendo la Società Calcio Mottola alcun diritto per partecipare agli incontri di spareggio per l’assegnazione del titolo finale del Campionato di Seconda Categoria. Con nota del 3/4/07, il Presidente del C.R. Puglia LND, sig. Vito Tisci, trasmetteva il predetto esposto – denuncia alla Procura Federale, che affidava all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. l’effettuazione degli accertamenti relativi, che si concludevano con nota del 19/6/2007 a cui faceva seguito il deferimento della Procura Federale dell’1/3/08 di cui alla nota succitata (prot. n.3426/3 pf 07-08 Spen). Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 18/4/2008, questa Commissione Disciplinare Territoriale, disponeva la convocazione delle su menzionate parti deferite, per l’udienza del 12 maggio 2008 alla quale comparivano: - l’avv. Paolo Mormando per la Procura Federale della F.I.G.C.; - il sig. Giovanni Maldarizzi (attualmente dirigente dell’ASD San Marzano); Non comparivano, benchè regolarmente convocati, i sig.ri Cosimo Miraglia e Vincenzo Orlando. Data lettura degli addebiti mossi dalla Procura Federale, in via preliminare il sig. Giovanni Maldarizzi, dopo aver precisato di essere attualmente tesserato quale dirigente dell’ASM San Marzano, chiedeva di volersi accordare con la Procura Federale sulla misura della sanzione, ai sensi dell’art.23 comma C.G.S. (c.d. “patteggiamento”). L’avv. Mormando per la Procura Federale, prendeva atto di quanto dichiarato dal sig. Maldarizzi e proponeva la sanzione dell’inibizione di due mesi che il sig. Maldarizzi accettava. La Commissione Disciplinare prendeva atto del succitato accordo e si riservava di decidere (ai sensi dell’art.23 comma 2 C.G.S.) unitamente agli altri provvedimenti, come da dispositivo. Non essendovi ulteriori richieste, il Presidente dichiarava chiusa la fase istruttoria dibattimentale e dava la parola all’avv. Mormando per la Procura Federale il quale, dopo aver fatto rilevare l’errore formale rilevabile dagli atti del deferimento, (qualifica di dirigente anzicchè di calciatore attribuita al sig. Vincenzo Orlando), concludeva chiedendo: IV. la inibizione (concordata in sede di patteggiamento) del sig. Maldarizzi Giovanni, attualmente Dirigente dell’ASD San Marzano per la durata di mesi due; V. la squalifica per la durata di mesi sei per il calciatore Cosimo Miraglia attualmente in forza alla società Calcio Palagiano; VI. la squalifica per la durata di mesi quattro per il calciatore Vincenzo Orlando attualmente in forza alla società ASD United Mottola. MOTIVI DELLA DECISIONE Gli elementi di prova acquisiti agli atti del processo, non consentono di revocare in dubbio la fondatezza degli addebiti mossi, dalla Procura Federale ai prevenuti innanzi menzionati, i quali vanno pertanto adeguatamente puniti nella misura indicata dall’avv. Mormando per la Procura Federale; sanzioni che questa Commissione condivide perché ritenute eque ed adeguate alle violazioni contestate. Tutto ciò premesso, tenuto conto dell’imminente sospensione dell’attività agonistica ed anche a scioglimento della riserva sulla qualificazione dei fatti e sulla congruità della sanzione proposta e concordata fra il sig. Maldarizzi e la Procura Federale (art.23 C.G.S.) innanzi menzionata, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia DELIBERA I. infliggersi al sig. Maldarizzi Giovanni (attualmente dirigente dell’ASD San Marzano) la inibizione per la durata di mesi due; II. infliggersi al calciatore Miraglia Cosimo, la squalifica per la durata di mesi sei; III. infliggersi al calciatore Orlando Vincenzo la squalifica per la durata di mesi quattro.
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