COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DE MATTEIS, EUGENIO PETRELLI, FRANCESCO BRAMBILLA PISONI (calciatori ASD Nuova Cavallino), VALERIO CARICATO (dirigente ASD Nuova Cavallino), ANGELO SERAFINO (Dirigente Federale con qualifica di componente della delegazione Provinciale di Lecce della FIGC) E DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA CAVALLINO (nota n. 3184/174pf07-08/SP/en del 28.2.2008).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DE MATTEIS, EUGENIO PETRELLI, FRANCESCO BRAMBILLA PISONI (calciatori ASD Nuova Cavallino), VALERIO CARICATO (dirigente ASD Nuova Cavallino), ANGELO SERAFINO (Dirigente Federale con qualifica di componente della delegazione Provinciale di Lecce della FIGC) E DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA CAVALLINO (nota n. 3184/174pf07-08/SP/en del 28.2.2008). Il deferimento Con provvedimento del 28.02.2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale: De Matteis Francesco, Calciatore della Società Nuova Cavallino; Petrelli Eugenio, Calciatore della Società Nuova Cavallino; Brambilla Pisoni Francesco, Calciatore della Società Nuova Cavallino; Caricato Valerio, Dirigente della Società Nuova Cavallino; Serafino Angelo, Dirigente Federale con la qualifica di Componente della Delegazione Provinciale di Lecce della FIGC, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS: Il primo, per avere aggredito e seriamente ferito con un pugno il calciatore del Caprarica Fabio Bardoscia; per avere offeso e minacciato il Dirigente della Società Caprarica Pio De Marco; per avere aggredito con l’ausilio di altre persone il calciatore della Società Caprarica Massimo Tommasi, che riportava lesioni al volto. Il secondo ed il terzo per avere aggredito il Presidente del Caprarica Antonio Delle Donne ed inoltre per la violazione dell’Art. 17 comma 8 (oggi trasfuso nell’art. 22 comma 8) del CGS per essere entrati negli spogliatoi prima della gara benché fossero squalificati. Il quarto sia per non avere risposto alla convocazione del Collaboratore della Procura Federale benché regolarmente convocato, sia per avere svolto le funzioni di allenatore senza la prescritta abilitazione. Il quinto per avere omesso di riportare i fatti così come nella realtà accaduti ed avvenuti sotto la sua diretta cognizione e per aver reso dichiarazioni non veritiere al Collaboratore della Procura Federale in sede di audizione. Inoltre la Società ASD Nuova Cavallino è stata deferita per rispondere della violazione dell’art. 2 comma 4 (oggi trasfuso nell’art. 4 comma 2 del CGS) per responsabilità oggettiva per i fatti ascritti ai suoi tesserati e della violazione dell’art. 12 comma 1 (oggi trasfuso nell’Art. 14 comma 1) del CGS per i fatti violenti commessi in occasione della gara Nuova Cavallino-Caprarica del 13.5.2007, con grave danno all’incolumità fisica di un tesserato (scil: due tesserati) della Società AC Caprarica. Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Per De Matteis Francesco, calciatore della Società Nuova Cavallino anni tre di squalifica; Per Petrelli Eugenio, calciatore della Società Nuova Cavallino anni tre di squalifica; Per Brambilla Pisoni Francesco, calciatore della Società Nuova Cavallino anni tre di squalifica; Per Caricato Valerio, Dirigente della Società Nuova Cavallino dodici mesi di inibizione; Per Serafino Angelo, Dirigente Federale con la qualifica di Componente della Delegazione Provinciale di Lecce della FIGC dodici mesi di inibizione; Per la Società Nuova Cavallino tre punti di penalizzazione ed € 5.000,00= di ammenda, ed il sig. Serafino Angelo il quale ha chiesto in via principale il proprio proscioglimento ed in subordine l’applicazione della ammonizione ovvero ammonizione con diffida. Comunicato Ufficiale n. 63 - pag. 24 di 27 I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, rileva che il deferimento è fondato, per i motivi indicati di seguito. Secondo quanto risulta dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio indagini e dalla documentazione allegata, il 13 maggio 2007 nel campo sportivo di Cavallino, in occasione della gara Nuova Cavallino-Caprarica, alle ore 15,30 circa si sono svolti episodi di violenza ed intimidazione ad opera di un gruppo di persone riconducibili alla Nuova Cavallino, tra cui sono stati identificati con certezza i calciatori Francesco De Matteis, Eugenio Petrelli e Francesco Brambilla Pisoni. Né la Società Nuova Cavallino, che non ha assicurato l’ordine pubblico in occasione dell’avvenimento sportivo, né il Commissario di campo Angelo Serafino hanno collaborato con gli accertamenti sia di Polizia Giudiziaria sia del Collaboratore della Procura Federale. Alla documentazione in atti sono allegati, tra gli altri, i referti di Pronto Soccorso presso la AUSL LE/1 Stabilimento “Vito Fazzi” di Lecce, cui hanno dovuto ricorrere, alla medesima data del 13.05.07 alle ore 17,10 circa, i calciatori del Caprarica Massimo Tommasi e Fabio Bardoscia. Il Comando della Stazione Carabinieri di Cavallino, a seguito delle indagini svolte in occasione dei disordini avvenuti presso il campo sportivo di Cavallino il 13 maggio 2007, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce: Petrelli Eugenio e Brambilla Pisoni Francesco per i reati di cui agli artt. 610 e 339 C.P. (per avere compiuto - in più persone riunite- atti idonei di violenza e minaccia nei confronti di Delle Donne Antonio, Tommasi Massimo e Bardoscia Fabio della AC Caprarica, al fine di indurli ad abbandonare il campo di giuoco). Ha inoltre denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce il Commissario di Campo Serafino Angelo per il reato di cui all’art. 378 C.P. (per avere omesso di riferire alla Polizia Giudiziaria circostanze utili alla identificazione degli autori della aggressione consumata ai danni di alcuni componenti della squadra del Caprarica). In data 30 maggio 2007 il Questore della Provincia di Lecce, viste le indagini svolte dalla DIGOS e dai Carabinieri di Cavallino, acclarata la responsabilità di Brambilla Pisoni Francesco e De Matteis Francesco dei fatti del 13.5.2007 a Cavallino, ha ordinato che venga fatto loro divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono i campionati o incontri di calcio, per un periodo di anni tre, e vietando altresì agli stessi di accedere per il raggio di un chilometro alle zone circostanti gli stadi ed i campi sportivi a partire da due ore prima dell’inizio a due ore dopo la conclusione degli incontri di calcio ivi disputati. Sono inoltre forniti di evidenza documentale i seguenti fatti: - Valerio Caricato, Dirigente della Nuova Cavallino ha svolto funzioni di allenatore senza averne titolo, ometteva di riferire i fatti così come accaduti e, benché convocato, ometteva di presentarsi dinnanzi al Collaboratore della Procura Federale. - Eugenio Petrelli e Francesco Brambilla Pisoni erano presenti negli spogliatoi benché fossero stati squalificati per un turno. Dagli accertamenti eseguiti emerge quindi in maniera inconfutabile la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro rispettivamente contestati, che configurano la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. In particolare, il De Matteis è responsabile della violenta aggressione ai danni dei calciatori del Caprarica Bardoscia e Tommasi, ai quali ha provocato lesioni di rilevante entità, nonché di offese e minacce nei confronti del dirigente De Marco. Il Petrelli ed il Brambilla Pisoni devono essere dichiarati responsabili dell’aggressione, dapprima verbale e poi fisica, ai danni del Presidente del Caprarica Delle Donne. Inoltre agli stessi deve essere addebitata l’indebita presenza negli spogliatoi in pendenza di squalifica. Analoghe considerazioni valgono per il dirigente Valerio Caricato il quale non solo ha svolto funzioni di allenatore senza averne titolo, come risulta dagli atti ufficiali, ma successivamente ha omesso di presentarsi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, benché regolarmente convocato, venendo meno agli obblighi imposti ai tesserati, ed in particolar modo ai dirigenti di Società, nella fase di accertamento di violazioni disciplinari da parte degli organi a ciò preposti. La mancata presentazione di difese da parte dei suddetti incolpati è ulteriore elemento che ne conferma la responsabilità. Comunicato Ufficiale n. 63 - pag. 25 di 27 Un discorso a parte va fatto per il commissario di campo Serafino Angelo il quale è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare dichiarando di non aver assistito agli episodi di violenza e di aver riportato nel referto i fatti caduti sotto la sua diretta percezione, senza nulla omettere. La commissione ritiene inattendibili le giustificazioni addotte dal Serafino poichè le stesse contrastano con le dichiarazioni rese dal Delle Donne e dal De Marco i quali, in sede di audizione da parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini, hanno affermato che il Serafino era presente all’episodio dell’aggressione fisica e verbale nei confronti del Presidente del Caprarica. Almeno per quant’ultimo episodio deve pertanto essere affermata la responsabilità del Serafino per omessa refertazione e per reticenza in sede di audizione da parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini. Dalla responsabilità dei tesserati discende quella oggettiva della Nuova Cavallino, ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS vigente all’epoca dei fatti. In considerazione delle condotte ascritte ai deferiti, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. Per quanto riguarda in particolare la Società Nuova Cavallino la Commissione ritiene di dover applicare oltre l’ammenda anche la sanzione della penalizzazione di punti in classifica stante l’inaudita violenza dell’aggressione posta in essere da una pluralità di tesserati e da altre persone rimaste non identificate ma riconducibili alla Società, ai danni di due calciatori, di un dirigente e del Presidente della Società avversaria. P.Q.M. la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni: A De Matteis Francesco, calciatore della Società Nuova Cavallino tre anni di squalifica. A Petrelli Eugenio, calciatore della Società Nuova Cavallino tre anni di squalifica. A Brambilla Pisoni Francesco, calciatore della Società Nuova Cavallino tre anni di squalifica. A Caricato Valerio, dirigente della Società Nuova Cavallino un anno di inibizione. A Serafino Angelo, dirigente Federale con la qualifica di Componente della Delegazione Provinciale di Lecce della FIGC inibizione fino al 31 dicembre 2008. Alla Società ASD Nuova Cavallino 3 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 ed ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it