COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – PLAY-OFF Gara: F.C. CARAPELLESE A.S.D. – U.S. ELCE del 25 maggio 2008

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 26 giugno 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - PLAY-OFF Gara: F.C. CARAPELLESE A.S.D. - U.S. ELCE del 25 maggio 2008 (Reclamo delle Società F.C. CARAPELLESE A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti D’ERCOLE Giuseppe, TARANTINO Gerardo e dei calciatori PITTA Jader, LOPES Gaetano, COLONNA Giuseppe, GAMMAROTA Giuseppe, LONGO Giuseppe, DI BIASE Francesco, BARBATO Luigi, IZZI Giuseppe, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 31.5.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; esperite indagini; considerato che gli episodi indicati dall’arbitro nella loro gravità e violenza per quanto riguarda il calciatore PITTA Jader sono stati adeguatamente sanzionati dal primo giudice, la cui punizione va integralmente confermata; considerato invece il comportamento del calciatore LOPES Gaetano, pur nella sua gravità può essere adeguatamente punito con la squalifica di anni 2; ritenuto che il comportamento del calciatore COLONNA Giuseppe, pur fortemente censurabile ma non violento può essere punito con la squalifica fino al 30 giugno 2009; considerato che il comportamento dei calciatori GAMMAROTA Giuseppe, LONGO Giuseppe, DI BIASE Francesco, BARBATO Luigi, IZZI Giuseppe può essere più equamente sanzionato con la squalifica di sole n. 2 gare Tutto Ciò Premesso D E L I B E R A Confermarsi la squalifica per anni 4 al calciatore PITTA Jader; ridursi a 2 anni la squalifica al calciatore LOPES Gaetano; ridursi al 30.6.2009 la squalifica al calciatore COLONNA Giuseppe; ridursi a sole n. 2 giornate la squalifica ai calciatori GAMMAROTA Giuseppe, LONGO Giuseppe, DI BIASE Francesco, BARBATO Luigi, IZZI Giuseppe; confermarsi nel resto le altre impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it