• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 02/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA
DEFERIMENTO
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 2/7/2008 (prot. n.31/1108 p.f. 07-08/MS/en) nei confronti di:
– 1) Massimo Palma;
– 2) Gianluigi Abati – dirigente della A.S.D. San Cassiano
– 3) Soc. ASD San CASSIANO
per rispondere
– il sig. Massimo Palma, – calciatore attualmente tesserato per la società ASD San Cassiano, – della
violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 6, del
C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver disputato in data
04/11/2007 una gara nelle file della società ASD San Cassiano senza averne titolo perché non ancora
tesserato per la stessa, ma ancora tesserato per un’altra società;
– il sig. Gianluigi Abati della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in
relazione all’art.10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva, per aver consegnato all’arbitro in data 4/11/2007 una distina gara in cui dichiarava che i giocatori
ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della
società di appartenenza, malgrado il calciatore Massimo Palma non ne avesse titolo;
– la soc. ASD San Cassiano per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in
occasione della gara Cassiano – Parabita del 4/11/2007 valevole per il Campionato Nazionale di II
Categoria – Girone “D”, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del
C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque avevano svolto
attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 02/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA
DEFERIMENTO
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 2/7/2008 (prot. n.31/1108 p.f. 07-08/MS/en) nei confronti di:
- 1) Massimo Palma;
- 2) Gianluigi Abati – dirigente della A.S.D. San Cassiano
- 3) Soc. ASD San CASSIANO
per rispondere
- il sig. Massimo Palma, - calciatore attualmente tesserato per la società ASD San Cassiano, - della
violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 6, del
C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver disputato in data
04/11/2007 una gara nelle file della società ASD San Cassiano senza averne titolo perché non ancora
tesserato per la stessa, ma ancora tesserato per un’altra società;
- il sig. Gianluigi Abati della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in
relazione all’art.10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva, per aver consegnato all’arbitro in data 4/11/2007 una distina gara in cui dichiarava che i giocatori
ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della
società di appartenenza, malgrado il calciatore Massimo Palma non ne avesse titolo;
- la soc. ASD San Cassiano per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in
occasione della gara Cassiano – Parabita del 4/11/2007 valevole per il Campionato Nazionale di II
Categoria – Girone “D”, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del
C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque avevano svolto
attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S.
FATTO
Con nota del 18/2/2008 il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti trasmetteva alla Procura Federale
della F.I.G.C., la documentazione attestante una presunta partecipazione irregolare del calciatore
Massimo Palma da parte della ASD San Cassiano in occasione della gara San Cassiano – Parabita del
4/11/07 valevole per il campionato di II categoria – Girone D- terminata con il risultato di 2 - .
Dall’esame della documentazione acquisita, la Procura Federale rilevava che il calciatore Massimo
Palma, in occasione della predetta partita effettivamente era stato impiegato dalla soc. ASD San
Cassiano malgrado in quel momento fosse ancora tesserato con la soc. USD Frigole; e che solo in data
20/12/07 il suddetto calciatore risultava validamente tesserato per la A.S.D. San Cassiano.
Con la succitata nota del 2/7/08, la Procura Federale della F.I.G.C., deferiva quindi a questa
Commissione il calciatore Massimo Palma; il sig. Gianluigi Abate (quale dirigente accompagnatore
ufficiale dell’ASD San Cassiano che aveva sottoscritto la “distinta” di gara, a conferma della regolarità del
tesseramento del calciatore Palma) e la A.S.D. San Cassiano, per rispondere delle violazioni innanzi
richiamate.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 15/9/08, la
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti succitate per
l’udienza del 29/9/2008 alla quale comparivano:
- l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale;
- l’avv. Daniele Petracca nella qualità di procuratore speciale della ASD San Cassiano il quale
dichiarava di voler, ai sensi dell’art.23 C.G.S. patteggiare le sanzioni;
- non comparivano, benché regolarmente avvisati ed invitati, i sig.ri Massimo Palma e Gianluigi Abati.
Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, l’avv. Monaco – quale S. Procuratore Federale - preso atto
di quanto richiesto dall’avv. Daniele Petracca nella succitata qualità, concordava con quest’ultimo, la
sanzione ridotta - per la sola ASD San Cassiano -, ad un solo punto di penalizzazione, da scontarsi
nella corrente stagione sportiva; mentre per gli altri incolpati – non comparsi – chiedeva la punizione (non
ridotta) di due giornate di squalifica per il calciatore Massimo Palma e l’inibizione per mesi due, per il
dirigente sig. Gianluigi Abati;
- l’avv. Daniele Petracca, nella qualità succitata dichiarava – per la parte relativa al San Cassiano-, di
aderire alla richiesta del Procuratore Federale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia nel prendere atto della succitata richiesta di sanzione
ridotta; proposta dalle parti interessate, letto ed applicato l’art.23 n.2 CGS e ritenuta per la sola società
ASD San Cassiano, corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate e concordate fra le
parti innanzi menzionate, ne dispone l’applicazione così come indicato nel provvedimento che segue.
Per quanto invece attiene agli incolpati Palma e Abati (peraltro non comparsi) risulta acquisita agli atti del
processo, la prova certa della commissione delle infrazioni loro addebitate per cui va affermata la loro
responsabilità e loro inflitte le sanzioni nelle misure diverse indicate che vanno condivise.
Tutto ciò ritenuto la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA
- infliggersi alla ASD San Cassiano la punizione sportiva di un punto di penalizzazione nella
classifica della stagione sportiva in corso;
- infliggersi al sig. Gianluigi Abati – dirigente della ASD San Cassiano - la inibizione per la durata
di mesi due;
- infliggersi al sig. Palma Massimo, la squalifica per due giornate.
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA
DEFERIMENTO
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 2/7/2008 (prot. n.31/1108 p.f. 07-08/MS/en) nei confronti di:
– 1) Massimo Palma;
– 2) Gianluigi Abati – dirigente della A.S.D. San Cassiano
– 3) Soc. ASD San CASSIANO
per rispondere
– il sig. Massimo Palma, – calciatore attualmente tesserato per la società ASD San Cassiano, – della
violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.10, comma 6, del
C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver disputato in data
04/11/2007 una gara nelle file della società ASD San Cassiano senza averne titolo perché non ancora
tesserato per la stessa, ma ancora tesserato per un’altra società;
– il sig. Gianluigi Abati della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in
relazione all’art.10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva, per aver consegnato all’arbitro in data 4/11/2007 una distina gara in cui dichiarava che i giocatori
ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della
società di appartenenza, malgrado il calciatore Massimo Palma non ne avesse titolo;
– la soc. ASD San Cassiano per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in
occasione della gara Cassiano – Parabita del 4/11/2007 valevole per il Campionato Nazionale di II
Categoria – Girone “D”, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del
C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque avevano svolto
attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5, C.G.S."