COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 17/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: LIBERTY BARI – U.S.D. TERLIZZI CALCIO del 5 ottobre 2008 (reclamo U.S.D. TERLIZZI CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MANZARI Gennaro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 in data 9 ottobre 2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 17/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: LIBERTY BARI – U.S.D. TERLIZZI CALCIO del 5 ottobre 2008 (reclamo U.S.D. TERLIZZI CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MANZARI Gennaro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 in data 9 ottobre 2008 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − esperite indagini; − ritenuto che il comportamento non violento ancorché sicuramente antisportivo del calciatore MANZARI Gennaro può essere adeguatamente punito con la squalifica per n. 3 giornate effettive di gara; P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitta al calciatore MANZARI Gennaio della società U.S.D. TERLIZZI CALCIO. Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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