• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 23/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 12/06/2008 (prot. nr. 5556/45 pf 07- 08/SP/blp) nei confronti di Massari Francesco e della Pol. Bitonto per responsabilità oggettiva. Per rispondere il Massari per violazione dell’art. 1 comma 1 del .G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) per aver esercitato indebite pressioni telefoniche nei confronti del Sig. Piero Gianfrate (al tempo dipendente CONI) circa i tempi di comunicazione e/o correzione sul C.U. e per una squalifica (da scontare in maniera da lui
indicata) per quarta ammonizione a carico dei calciatori Patino Nicola e Schiralli Giuseppe.
La Pol. Bitonto per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per le violazioni addebitate
al proprio dirigente.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 23/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 12/06/2008 (prot. nr. 5556/45 pf 07- 08/SP/blp) nei confronti di Massari Francesco e della Pol. Bitonto per responsabilità oggettiva. Per rispondere il Massari per violazione dell’art. 1 comma 1 del .G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) per aver esercitato indebite pressioni telefoniche nei confronti del Sig. Piero Gianfrate (al tempo dipendente CONI) circa i tempi di comunicazione e/o correzione sul C.U. e per una squalifica (da scontare in maniera da lui
indicata) per quarta ammonizione a carico dei calciatori Patino Nicola e Schiralli Giuseppe.
La Pol. Bitonto per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per le violazioni addebitate
al proprio dirigente.
FATTO
La Procura Federale, in seguito ad accertamenti richiesti dal Settore Giovanile e Scolastico, in ordine alle
modalità di applicazione delle squalifiche subite da due calciatori della Soc. A.C. Bitetto Patino Nicola e
Schiralli Giuseppe; esaminata la nota del 29/01/2007, inviata al Presidente del Settore Giovanile e
Scolastico e al Presidente del Comitato Regionale Pugliese del Settore Giovanile e Scolastico dal
Presidente della Pol. Bitonto Sig.ra Atlante Camilla; considerato che il Sig. Pietro Gianfrate, (al tempo
dipendente CONI), in sede di audizione, innanzi al collaboratore dell’Ufficio Indagini dell’08/06/2007,
riferiva che il Sig. Francesco Massari, quale dirigente della società firmataria dell’esposto all’origine
dell’indagine su menzionata, Pol. Bitonto, effettuava pressioni su di lui affinché non rilevasse
immediatamente l’errore circa l’ammonizione dei calciatori della Soc. Bitetto Patino Nicola e Schiralli
Giuseppe in modo da far scontare la conseguente squalifica agli stessi quando la Società Bitetto avrebbe
incontrato la Pol. Bitonto procedendo alla correzione sul C.U. successivo, minacciandolo, qualora, non
l’avesse assecondato, di farlo mettere sotto inchiesta dalla Procura Federale.
Tutto ciò premesso e considerato la Procura Federale deferiva il Sig. Francesco Massari e la Pol, Bitonto
per le violazioni indicate in premessa.
Venivano pertanto regolarmente informati e convocati, per l’udienza del 24/07/2008, il Sig. Francesco
Massari anche per la Pol. Bitonto e la Procura Federale.
In tale udienza il Sig. Massari si riportava a quanto dedotto, argomentato e richiesto con una memoria
difensiva inviata a mezzo posta il 22/07/2008, mentre la Commissione rilevava l’opportunità di convocare
il Sig. Gianfrate per essere sentito quale persona informata dei fatti menzionati nella detta memoria
difensiva del Massari. L’udienza veniva perciò aggiornata al 28/08/2008, informandone tutte le parti
presenti che sottoscrivevano per presa visione.
In tale sede comparivano tutti tranne il Sig. Gianfrate, perché impedito da impegno giustificato, il quale
comunque inviava una nota riepilogativa di quanto aveva già dichiarato, in sede di interrogatorio al
collaboratore della Procura Federale.
Data lettura di tale lettera al Massari questi replicava contestando le accuse ed ammettendo solo di aver
usato un “tono concitato” nel corso delle conversazioni telefoniche intercorse col Gianfrate ed
ammettendo di aver minacciato solo di deferimento il Gianfrate stesso.
Protestava infine la sua innocenza in ordine alle imputazioni contestate.
Prendeva poi la parola l’Avv. Monaco per la Procura Federale evidenziando l’interesse del Massari ad
ottenere quella correzione di squalifiche che non poteva che agevolare la squadra del Massari in
prossimità dello scontro diretto; evidenziava altresì il comportamento scorretto ed oltraggioso del Massari
nel corso dei colloqui telefonici col Gianfrate ritenendo pertanto fondate le motivazioni oggetto del
deferimento chiedeva comminarsi le sanzioni indicate in premessa.
A questo punto l’Avv. Monaco informava il deferito sulla possibilità di chiedere il patteggiamento ex art.23
C.G.S. e pertanto il Sig. Massari chiedeva termine per valutare tale possibilità.
La Commissione rinviava le parti all’udienza del 4/09/2008, che peraltro non poteva aver luogo per
l’assenza giustificata di un Componente del Collegio.
Veniva quindi fissata l’udienza dell’11/09/2008 e data regolare comunicazione scritta a tutte le parti.
In tale sede il Massari dichiarava di non volersi avvalere del patteggiamento indicatogli e chiedeva
annullarsi il procedimento in quanto viziato dalla presenza, nel precedente Collegio, dell’Avv. Cosimo
Guaglianone da lui ricusato.
La Commissione si riservava di provvedere in merito.
Con procedimento del 18/09/2008, regolarmente notificato, la Commissione rigettava l’istanza di
annullamento, avanzata dal Massari, perché inammissibile sotto il profilo processuale e infondata nel
merito fissando l’udienza definitiva del 02/10/2008 per le conclusioni e per la decisione.
All’udienza del 02/10/2008 dichiarata chiusa la fase istruttoria le parti innanzi citate così concludevano:
per la Procura Federale l’Avv. Monaco chiede:
per il deferito Francesco Massari la sanzione delle inibizione per 1 (uno) anno;
per la Pol. Bitonto la penalizzazione di punti 10 (dieci) da scontarsi nel campionato attuale, categoria
Allievi, nonché l’ammenda di € 1.000,00 (Mille/00).
Il Sig. Massari invece chiedeva di essere assolto perché innocente.
Si riportavano a quanto in precedenza dedotto e richiesto per cui la Commissione si riservava la
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’ istruttoria espletata e dall’esame degli scritti acquisiti agli atti si evince la piena colpevolezza del
deferito in relazioni alle infrazioni contestate.
Va infatti rilevato, preliminarmente, che il Massari avrebbe dovuto rivolgere la sua richiesta di correzione,
in ordine alla squalifica dei due calciatori della Società Bitetto, al Presidente pro-tempore del Comitato
Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Dott. Manlio Incardona e non, come invece ha fatto al Sig.
Piero Gianfrate, al tempo dipendente CONI.
Quale aggravante, a carico del Massari, si rileva il comportamento sicuramente poco corretto usato, nel
corso dei due colloqui telefonici nei confronti del Gianfrate; comportamento irriguardoso peraltro
parzialmente ammesso dallo stesso Massari in sede di interrogatorio davanti a questa Commissione.
Infatti l’incolpato ha ammesso che nel corso della seconda conversazione telefonica avrebbe usato solo
“un tono concitato” e, sempre nel corso della stessa telefonata, avrebbe minacciato di deferimento il
Gianfrate.
Versione questa parzialmente diversa da quella fornita dal Gianfrate nel corso dell’interrogatorio reso al
Collaboratore della Procura Federale, confermata poi con la lettera del 31/07/2008 e cioè che la
conversazione telefonica era stata, non solo “concitata” e minacciosa, ma anche condita da vari pesanti
epiteti rivolti sia alla sua persona che al Presidente Incardona.
Resta pertanto provata e confermata la violazione contestata giacchè il comportamento del Sig.
Francesco Massari non è improntato né a rettitudine e lealtà e neppure al rispetto di organi federali.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA
Infliggersi al Sig. Francesco Massari la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);
Infliggersi alla Pol. Bitonto la sanzione dell’ammenda di Euro 300.00 (trecento) e la penalizzazione di
1 (uno) punto in classifica da scontarsi nell’attuale campionato regionale categoria allievi.
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 12/06/2008 (prot. nr. 5556/45 pf 07- 08/SP/blp) nei confronti di Massari Francesco e della Pol. Bitonto per responsabilità oggettiva. Per rispondere il Massari per violazione dell’art. 1 comma 1 del .G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) per aver esercitato indebite pressioni telefoniche nei confronti del Sig. Piero Gianfrate (al tempo dipendente CONI) circa i tempi di comunicazione e/o correzione sul C.U. e per una squalifica (da scontare in maniera da lui
indicata) per quarta ammonizione a carico dei calciatori Patino Nicola e Schiralli Giuseppe.
La Pol. Bitonto per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per le violazioni addebitate
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