• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 23/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA
Deferimento instaurato dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 17 settembre 2008 (prot.
n.1114/1486/pf/07 – 08/ss/ e n. ), nei confronti di:
1) De Pascalis Francesco (rectius: De Pascale Francesco)
2) Soc. ASD Atletico Foggia
3) Bonassisa Rocco
4) soc. ASD Stella Azzurra Deliceto
per rispondere
1) il sig. Francesco De Pascale, Presidente dell’A.S.D. Atletico Foggia della violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art.1, comma 1, del S.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e
40 comma 2 NOIF, per avere acconsentito all’allenatore Bertozzi Alfredo di esercitare l’attività di tecnico,
dall’inizio della stagione sportiva 2007-2008 sino alla data del suo esonero 18/12/2007, presso la sua
Società, pur sapendo che questi non era in regola con le condizioni previste per l’appartenenza all’Albo
ed ai Ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per il mancato versamento della quota annuale (art.17 comma
3 Regolamento Settore Tecnico);
2) la soc. ASD ATLETICO FOGGIA della violazione di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S., per
responsabilità diretta, in relazione alla condotta tenuta dal suo Presidente Francesco De Pascale;
3) il sig. Rocco Bonassisa, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S. Stella Azzurra Deliceto della
violazione del principio di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art.1, comma 1, del C.G.S. in
relazione a quanto previsto dagli art.35, comma 1, e 38, comma 1, del settore tecnico della F.I.G.C. e
dall’art.38 comma 4 delle NOIF, per avere acconsentito al calciatore Bertozzi Alfredo di tesserarsi presso
la sua società e prendere parte a tre gare del Campionato di 3^ Categoria, pur sapendo che, in
precedenza, dall’inizio della stessa stagione sportiva 2007-2008 sino al suo esonero, questi aveva
esercitato l’attività di allenatore con l’altra Società di 1^ categoria ASD Atletico Foggia.
4) La Società A.S. Stella Azzurra Deliceto della violazione di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S., per
responsabilità diretta, in relazione alla condotta tenuta dal suo Presidente, all’epoca dei fatti, Rocco
Bonassisa.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 23/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA
Deferimento instaurato dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 17 settembre 2008 (prot.
n.1114/1486/pf/07 – 08/ss/ e n. ), nei confronti di:
1) De Pascalis Francesco (rectius: De Pascale Francesco)
2) Soc. ASD Atletico Foggia
3) Bonassisa Rocco
4) soc. ASD Stella Azzurra Deliceto
per rispondere
1) il sig. Francesco De Pascale, Presidente dell’A.S.D. Atletico Foggia della violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art.1, comma 1, del S.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e
40 comma 2 NOIF, per avere acconsentito all’allenatore Bertozzi Alfredo di esercitare l’attività di tecnico,
dall’inizio della stagione sportiva 2007-2008 sino alla data del suo esonero 18/12/2007, presso la sua
Società, pur sapendo che questi non era in regola con le condizioni previste per l’appartenenza all’Albo
ed ai Ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per il mancato versamento della quota annuale (art.17 comma
3 Regolamento Settore Tecnico);
2) la soc. ASD ATLETICO FOGGIA della violazione di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S., per
responsabilità diretta, in relazione alla condotta tenuta dal suo Presidente Francesco De Pascale;
3) il sig. Rocco Bonassisa, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S. Stella Azzurra Deliceto della
violazione del principio di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art.1, comma 1, del C.G.S. in
relazione a quanto previsto dagli art.35, comma 1, e 38, comma 1, del settore tecnico della F.I.G.C. e
dall’art.38 comma 4 delle NOIF, per avere acconsentito al calciatore Bertozzi Alfredo di tesserarsi presso
la sua società e prendere parte a tre gare del Campionato di 3^ Categoria, pur sapendo che, in
precedenza, dall’inizio della stessa stagione sportiva 2007-2008 sino al suo esonero, questi aveva
esercitato l’attività di allenatore con l’altra Società di 1^ categoria ASD Atletico Foggia.
4) La Società A.S. Stella Azzurra Deliceto della violazione di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S., per
responsabilità diretta, in relazione alla condotta tenuta dal suo Presidente, all’epoca dei fatti, Rocco
Bonassisa.
FATTO
Con esposto, datato 26/4/2008, i Presidenti FUIANO Giovanni dell’ASD Biccari, IZZI Rocco della F.C.
Carapellese e VOLPE Alessandro dell’ASD SAURI, (esposto inviato alla Commissione Disciplinare
Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia LND – FIGC, a sua volta trasmesso il 14/5/2008, per
competenza, alla Procura Federale FIGC), segnalavano che la Società A.S. Stella Azzurra Delicato
aveva fatto partecipare il calciatore Bertozzi Alfredo, nato il 1/6/1973 alle gare del Campionato di 3^
categoria Stella Azzurra – Biccari del 10/2/2008, Carapellese – Stella Azzurra del 2/3/2008, e Sauri –
Stella Azzurra del 5/3/2008, benché fosse anche tesserato, in qualità di allenatore con la Società ASD
Atletico Foggia.
Con tale esposto i suddetti presidenti evidenziavano che tali circostanze erano state rese loro note
tardivamente per cui chiedevano che fossero sospese le gare dei play – off programmate per il 4/5/2008,
affinché venisse fatta chiarezza dell’illecito comportamento commesso dalla società A.S. Stella Azzurra
Deliceto.
Dall’esame della documentazione acquisita nel corso degli accertamenti espletati la Procura Federale
rilevava:
- che l’allenatore di Base, Bertozzi Alfredo, il 22/7/2007 aveva sottoscritto il Modulo della richiesta di
emissione della tessera di tecnico, per la stagione sportiva 2007-2008, per il Campionato di 1^ Categoria
Puglia;
- che la richiesta di tesseramento dell’allenatore Bertozzi Alfredo, sottoscritta anche dal Presidente
dell’ASD Atletico Foggia era stata respinta dal Settore Tecnico della FIGC in data 28/11/2007, e che ciò
nonostante il Bertozzi Alfredo aveva esercitato di fatto presso la stessa Società l’attività di allenatore,
dall’inizio della stagione sportiva alla data del suo esonero avvenuto il 18/12/2007.
- che il Presidente dell’ASD Atletico Foggia, sig. De Pascale Francesco (rectius: De Pascale) aveva
acconsentito all’allenatore Bertozzi Alfredo di esercitare l’attività tecnica in favore della sua Società,
dall’inizio della stagione sportiva 2007-2008 alla data del suo esonero avvenuto il 18/12/2007, pur
essendo a conoscenza che questi era sprovvisto del regolare tesseramento;
- che Bertozzi Alfredo, svincolato, l’1/7/2007, da calciatore della Società ASD Atletico Foggia il 1/7/2007,
dopo il suo esonero da allenatore della stessa Società, in data 6/2/2008 si era tesserato nuovamente in
qualità di calciatore con l’A.S. Stella Azzurra Delicato, partecipando alle tre gare del Campionato di 3^
categoria Puglia: Stella Azzurra – Biccari del 10/2/2008, Carapellese – Stella Azzurra del 2/3/2008 e
Sauri – Stella Azzurra del 5/3/2008;
- che il sig. Bertozzi Alfredo, pur privo del tesseramento, aveva esercitato dall’inizio della stagione
sportiva 2007-2008 alla data del suo esonero, 18/12/2007, le funzioni di Allenatore presso la Società
ASD Atletico Foggia e nel corso della stessa stagione sportiva, dalla data del suo tesseramento,
(06/2/2008), in qualità di calciatore, aveva disputato tre gare del Campionato di 3^ Categoria Puglia con la
sua prima squadra della Società A.S. Stella Azzura;
-tutto ciò premesso, la Procura Federale della FIGC con la succitata nota del 17/9/2008 deferiva a questa
Commissione il sig. Francesco De Pascale (rettificato nel corso del giudizio in Francesco De Pascale);
la soc. ASD Atletico Foggia; il sig. Rocco Bonassisa e la A.S. Stella Azzurra affinché rispondessero delle
violazioni innanzi contestate e richiamate.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc. a.r. del 26/9/08 la
Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva la convocazione delle parti succitate per
l’udienza del 13/10/2008 alla quale comparivano:
- l’avv. Paolo Mormando per la Procura Federale;
- il sig. Francesco De Pascale (che così rettificava l’errata indicazione del suo cognome,
riportato nell’atto di contestazione quale “De Pascale”) della ASD Atletico Foggia;
- il sig. Nicola Pinto, attuale Presidente dell’ASD Stella Azzura Deliceto;
- non compariva benché regolarmente avvisato ed invitato il sig. Rocco Bonassisa.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, l’avv. Mormando – quale S.Procuratore Federale
ed i succitati sig.ri Francesco De Pascale e Nicola Pinto nelle rispettive succitate qualità ,
concordavano, ai sensi dell’art.23 C.G.S la misura delle sanzioni ridotte, - come segue:
- per il sig. Francesco De Pascale l’inibizione per la durata di mesi due;
- per la soc. Atletico Foggia, l’ammenda di €.300, 00;
- per la soc. A.S. Stella Azzurra Deliceto l’ammenda di €.300,00.
Per il sig. Rocco Bonassisa, non comparso il S. Procuratore Federale avv. Mormando, chiedeva
l’inibizione per la durata di mesi quattro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia nel prendere atto della succitata richiesta di sanzione
ridotta, proposta dalle parti interessate;
letto ed applicato l’art.23 n.2 CGS e ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni
indicate e concordate fra le parti innanzi menzionate, ne dispone l’applicazione così come indicato nel
provvedimento che segue.
Per quanto invece attiene all’incolpato Rocco Bonassisa (non comparso) la Commissione ritiene
acquisita agli atti del processo, la prova certa delle avvenute infrazioni addebitate al deferito per cui,
previa affermazione della sua responsabilità gli infligge la sanzione nella misura indicata dalla
Procura Federale che condivide.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA
- infliggersi al sig. Francesco De Pascale la punizione della inibizione per la durata di mesi Due;
- infliggersi alla soc. ASD Atletico Foggia l’ammenda di €.300,00;
- infliggersi alla soc. ASD Stella Azzurra Delicato, l’ammenda di €.300,00;
- infliggersi al sig. Rocco Bonassisa la inibizione e la squalifica per la durata di mesi quattro;
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE PRIMA CATEGORIA
Deferimento instaurato dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 17 settembre 2008 (prot.
n.1114/1486/pf/07 – 08/ss/ e n. ), nei confronti di:
1) De Pascalis Francesco (rectius: De Pascale Francesco)
2) Soc. ASD Atletico Foggia
3) Bonassisa Rocco
4) soc. ASD Stella Azzurra Deliceto
per rispondere
1) il sig. Francesco De Pascale, Presidente dell’A.S.D. Atletico Foggia della violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art.1, comma 1, del S.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e
40 comma 2 NOIF, per avere acconsentito all’allenatore Bertozzi Alfredo di esercitare l’attività di tecnico,
dall’inizio della stagione sportiva 2007-2008 sino alla data del suo esonero 18/12/2007, presso la sua
Società, pur sapendo che questi non era in regola con le condizioni previste per l’appartenenza all’Albo
ed ai Ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per il mancato versamento della quota annuale (art.17 comma
3 Regolamento Settore Tecnico);
2) la soc. ASD ATLETICO FOGGIA della violazione di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S., per
responsabilità diretta, in relazione alla condotta tenuta dal suo Presidente Francesco De Pascale;
3) il sig. Rocco Bonassisa, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S. Stella Azzurra Deliceto della
violazione del principio di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art.1, comma 1, del C.G.S. in
relazione a quanto previsto dagli art.35, comma 1, e 38, comma 1, del settore tecnico della F.I.G.C. e
dall’art.38 comma 4 delle NOIF, per avere acconsentito al calciatore Bertozzi Alfredo di tesserarsi presso
la sua società e prendere parte a tre gare del Campionato di 3^ Categoria, pur sapendo che, in
precedenza, dall’inizio della stessa stagione sportiva 2007-2008 sino al suo esonero, questi aveva
esercitato l’attività di allenatore con l’altra Società di 1^ categoria ASD Atletico Foggia.
4) La Società A.S. Stella Azzurra Deliceto della violazione di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S., per
responsabilità diretta, in relazione alla condotta tenuta dal suo Presidente, all’epoca dei fatti, Rocco
Bonassisa."