COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara : A.S. VEGLIE – A.S.D. MARUGGIO CALCIO del 12 ottobre 2008. (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 ottobre 2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 30/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara : A.S. VEGLIE - A.S.D. MARUGGIO CALCIO del 12 ottobre 2008. (Reclamo della A.S. VEGLIE in
opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per
l’ammenda di € 800,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 ottobre
2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini, ed ascoltato l’assistente dell’arbitro sig. Lombardi che ha reso supplemento di
rapporto;
ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua rispetto ai fatti occorsi
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingersi il ricorso proposto dalla società A.S. VEGLIE e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto
della società così come richiesto.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara : A.S. VEGLIE – A.S.D. MARUGGIO CALCIO del 12 ottobre 2008. (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 ottobre 2008 del Comitato Regionale Puglia)."