COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara : A.S. VEGLIE – A.S.D. MARUGGIO CALCIO del 12 ottobre 2008. (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 ottobre 2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara : A.S. VEGLIE - A.S.D. MARUGGIO CALCIO del 12 ottobre 2008. (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 più diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 del 16 ottobre 2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini, ed ascoltato l’assistente dell’arbitro sig. Lombardi che ha reso supplemento di rapporto; ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua rispetto ai fatti occorsi P.Q.M. D E L I B E R A respingersi il ricorso proposto dalla società A.S. VEGLIE e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della società così come richiesto.
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