COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. REAL BARLETTA – A.S.D. APRICENA del 19 ottobre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. REAL BARLETTA in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore TEMPESTA Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 in data 23.10.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. REAL BARLETTA - A.S.D. APRICENA del 19 ottobre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. REAL BARLETTA in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore TEMPESTA Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 in data 23.10.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; ritenuto che sulla base degli elementi acquisiti il comportamento del calciatore TEMPESTA Michele è risultato sicuramente antisportivo ma non anche violento; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitta dal primo giudice al calciatore TEMPESTA Michele; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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