COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. SAN CASSIANO – U.S.NERETINA CALCIO del 12 ottobre 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. SAN CASSIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 in data 16.10.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. SAN CASSIANO - U.S.NERETINA CALCIO del 12 ottobre 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. SAN CASSIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 in data 16.10.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della società SAN CASSIANO; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato, dall’istruttoria espletata che la persona estranea entrata nello spogliatoio dell’arbitro è risultata essere il presidente della società Neretina Calcio, sig. PRESICCE Donato (così come affermato dall’arbitro nel suo supplemento di rapporto del 27/10/2008); ritenuto pertanto fondato il reclamo proposto dalla società SAN CASSIANO P.Q.M. D E L I B E R A accogliere il reclamo proposto dalla società A.S.D. SAN CASSIANO e per l’effetto revocarsi l’ammenda di euro 500,00 inflitta dal primo giudice; non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento dello stesso; dispone altresì la rimessione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di sua competenza in ordine alle eventuali responsabilità del presidente della società Neretina Calcio, sig. PRESICCE Donato.
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