COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. LIZZANELLO – A.S.D. PRO GIOIA del 12 ottobre 2008 ( Reclamo della A.S.D. LIZZANELLO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 in data 16.10.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. LIZZANELLO - A.S.D. PRO GIOIA del 12 ottobre 2008 ( Reclamo della A.S.D. LIZZANELLO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 in data 16.10.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che il direttore di gara, dopo aver esaminato la sua documentazione, ha riconosciuto che la sostituzione da lui effettuata al 35° del secondo tempo, su richiesta della società A.S.D. LIZZANELLO, e, più precisamente la sostituzione del n. 10 CASILLI Francesco con il n. 15 RIZZO Riccardo; considerato altresì che l’errore di trascrizione del calciatore indicato nel rapporto di gara con il n. 18 (FALCIONE Ennio), deve intendersi, per mero errore materiale commesso dall’arbitro il n. 15 RIZZO Riccardo nato il 24/11/1989 e che, come tale, manterrebbe immodificato il numero dei calciatori Juniores, così come previsto dalle norme federali; ritenuto pertanto fondato il reclamo proposto dalla società A.S.D. LIZZANELLO P.Q.M. D E L I B E R A accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. LIZZANELLO e per l’effetto revocarsi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società A.S.D. PRO GIOIA così come inflitta dal primo giudice; confermarsi pertanto il risultato di 1 - 1 conseguito sul terreno di gioco; Non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it