COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. RACALE – A.S.D. ALBEROBELLO del 2 Novembre 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. ALBEROBELLO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 6.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. RACALE - A.S.D. ALBEROBELLO del 2 Novembre 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. ALBEROBELLO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 6.11.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato, che le argomentazioni addotte dalla reclamante (peraltro limitate a delle considerazioni prive di efficacia probatoria) non hanno trovato riscontro negli atti ufficiali; ritenuto che dalle indagini esperite risultano confermati i fatti descritti dall’assistente dell’arbitro e la rilevanza degli stessi per cui il reclamo merita integrale rigetto P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. ALBEROBELLO e per l’effetto addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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