COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. RACALE – A.S.D. ALBEROBELLO del 2 Novembre 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. ALBEROBELLO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 6.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: A.S.D. RACALE - A.S.D. ALBEROBELLO del 2 Novembre 2008 (Reclamo delle Società A.S.D.
ALBEROBELLO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della
società per l’ammenda di euro 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data
6.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato, che le argomentazioni addotte dalla reclamante (peraltro limitate a delle considerazioni prive
di efficacia probatoria) non hanno trovato riscontro negli atti ufficiali;
ritenuto che dalle indagini esperite risultano confermati i fatti descritti dall’assistente dell’arbitro e la
rilevanza degli stessi per cui il reclamo merita integrale rigetto
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. ALBEROBELLO e per l’effetto addebitare la relativa
tassa sul conto della stessa.
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