COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE – A.S.D. PAOLO IV del 26 ottobre 2008 (Reclamo della A.S.D. PAOLO VI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatori di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 in data 30.10.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE - A.S.D. PAOLO IV del 26 ottobre 2008 (Reclamo della A.S.D. PAOLO VI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e squalifica calciatori di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 in data 30.10.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; rilevato che il reclamo proposto dalla società A.S.D. PAOLO VI, fra l’altro verte su episodi e circostanze che avrebbero dovuto modificare il risultato della gara (della quale la reclamante ha fra le altre richieste, avanzata quella della ripetizione della gara); considerato pertanto che, ai sensi dell’art. 46 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva la reclamante avrebbe dovuto allegare al reclamo copia dell’attestazione dell’invio della raccomandata alla controparte; ritenuto, pertanto che non risulta allegata al reclamo alcuna attestazione del tipo innanzi indicato P.Q.M. D E L I B E R A dichiarasi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. PAOLO VI e per l’effetto addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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