COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. ATLETICO MELENDUGNO – A.S.D. MARITTIMA del 26 ottobre 2008 (Reclamo della Società A.S. ATLETICO MELENDUGNO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore MARTELLA Cristian di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 in data 30.10.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. ATLETICO MELENDUGNO - A.S.D. MARITTIMA del 26 ottobre 2008 (Reclamo della Società A.S. ATLETICO MELENDUGNO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore MARTELLA Cristian di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 in data 30.10.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; ritenuto che il gesto, sicuramente antisportivo del calciatore MARTELLA Cristian non è stato affatto violento per cui può accedersi ad un ridimensionamento della sanzione inflitta; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi al 31 dicembre 2008 la squalifica inflitta dal primo giudice al calciatore MARTELLA Cristian; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it