COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.P. GIOVENTU CAMPI – A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. del 26 ottobre 2008 (Reclamo della Società A.P. GIOVENTU CAMPI in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore SPADA Alessio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 in data 30.10.2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.P. GIOVENTU CAMPI - A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. del 26 ottobre 2008 (Reclamo della
Società A.P. GIOVENTU CAMPI in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore
SPADA Alessio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 30 in data 30.10.2008 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
letto il supplemento di rapporto reso dall’arbitro in data 10/11/2008 su richiesta di questa Commissione
Disciplinare Territoriale;
ritenuto che il direttore di gara ha riconosciuto di aver errato nella indicazione del calciatore SPADA
Alessio laddove ha riconosciuto che l’atto antisportivo compiuto nei suoi confronti (per aver afferrato lo
stesso arbitro per la divisa trattenendolo con aria minacciosa) è stato compiuto dal calciatore
RAMPINO Andrea n. 4 della società A.P. GIOVENTU CAMPI;
Comunicato Ufficiale n. 34 - pag. 48 di 51
che tale circostanza risulta confermata dalla ammissione di responsabilità del sig. RAMPINO Andrea
con sua dichiarazione del 3/11/2008;
ritenuto altresì che vanno rimessi gli atti alla Procura Federale per l’accertamento delle responsabilità
a carico del calciatore RAMPINO Andrea della società A.P. GIOVENTU CAMPI per i fatti innanzi
rappresentati;
P.Q.M.
D E L I B E R A
revocarsi la squalifica inflitta al calciatore SPADA Alessio della A.P. GIOVENTU CAMPI;
rimettere la documentazione alla procura federale per gli atti di sua competenza;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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