COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO – A.S.D. MINERVINO del 2 novembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. MINERVINO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore PENSA Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 in data 6.11.2008 della Delegazione Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO - A.S.D. MINERVINO del 2 novembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. MINERVINO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore PENSA Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 in data 6.11.2008 della Delegazione Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; ritenuto che il comportamento assunto dal calciatore PENSA Francesco può ritenersi particolarmente ingiurioso e antisportivo nei confronti dell’arbitro, ma non anche violento per cui può accedersi ad un ridimensionamento della sanzione; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a 3 giornate la squalifica inflitta al calciatore PENSA Francesco e per l’effetto non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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