COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: U.S. STELLA JONICA CAROSINO – U.G. MANDURIA SPORT del 2 Novembre 2008 (Reclamo delle Società U.G. MANDURIA SPORT in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 400,00 (1^ recidiva) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 6.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: U.S. STELLA JONICA CAROSINO - U.G. MANDURIA SPORT del 2 Novembre 2008 (Reclamo
delle Società U.G. MANDURIA SPORT in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 400,00 (1^ recidiva) di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 32 in data 6.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
udito il rappresentante della ricorrente;
considerato che dagli accertamenti eseguiti è risultato che il comportamento antisportivo è stato
assunto da soli pochi e sparuti tifosi nei confronti della terna arbitrale;
ritenuto pertanto che tale comportamento dei tifosi può adeguatamente sanzionato con l’ammenda di
euro 100,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a euro 100,00 l’ammenda inflitta all società U.G. MANDURIA SPORT e per l’effetto non addebitarsi
la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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