COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.D. MARTANO – A.S.D. GIOVENTU PARABITA del 2 Novembre 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. GIOVENTU PARABITA opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore SABATO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 6.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: U.S.D. MARTANO - A.S.D. GIOVENTU PARABITA del 2 Novembre 2008 (Reclamo delle
Società A.S.D. GIOVENTU PARABITA opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico dell’allenatore SABATO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale
n. 32 in data 6.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
ritenuto che quanto dedotto dalla società reclamante ha trovato solo parziale fondamento dopo le
indagini esperite e gli accertamenti eseguiti;
considerato pertanto che il comportamento dell’allenatore sig. SABATO Francesco può ritenersi
antisportivo ma né violento né minaccioso;
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi al 31 dicembre 2008 la inibizione inflitta dal primo giudice al sig. SABATO Francesco;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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