COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.D. MARTANO – A.S.D. GIOVENTU PARABITA del 2 Novembre 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. GIOVENTU PARABITA opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore SABATO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 6.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.D. MARTANO - A.S.D. GIOVENTU PARABITA del 2 Novembre 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. GIOVENTU PARABITA opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore SABATO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 6.11.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; ritenuto che quanto dedotto dalla società reclamante ha trovato solo parziale fondamento dopo le indagini esperite e gli accertamenti eseguiti; considerato pertanto che il comportamento dell’allenatore sig. SABATO Francesco può ritenersi antisportivo ma né violento né minaccioso; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi al 31 dicembre 2008 la inibizione inflitta dal primo giudice al sig. SABATO Francesco; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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