COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO – U.S.D. A.TOMA del 9 Novembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore GERVASI Giorgio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 13.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO - U.S.D. A.TOMA del 9 Novembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore GERVASI Giorgio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 13.11.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; rilevato che ai sensi dell’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo è stato inoltrato con racomandata il 22/11/2008 quindi oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 33 del 13/11/2008; visto ed applicato l’art. 33 n. 13 del Codice di Giustizia Sportiva D E L I B E R A dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. GIOVENTU CALCIO MURO e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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