COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.C. ALEZIO – A.C.D. OLIMPICA SURANO del 23 Novembre 2008 (Reclamo della Società A.C.D. OLIMPICA SURANO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore POLITI Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 27.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.C. ALEZIO - A.C.D. OLIMPICA SURANO del 23 Novembre 2008 (Reclamo della Società A.C.D. OLIMPICA SURANO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore POLITI Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 27.11.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; rilevato che ai sensi dell’art. 45 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate; visto ed applicato l’art. 33 n. 13 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. D E L I B E R A dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società A.C.D. OLIMPICA SURANO e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della società.
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