COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. LUCERA CALCIO – G.S. S. PIO X del 9 Novembre 2008. (Reclamo della società G.S. S. PIO X in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del Sig. MAIELLARO CLAUDIO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 33 del 13 Novembre 2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: U.S.D. LUCERA CALCIO – G.S. S. PIO X del 9 Novembre 2008. (Reclamo della società G.S. S.
PIO X in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del Sig. MAIELLARO
CLAUDIO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 33 del 13 Novembre 2008 del
Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come proposto;
sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
premesso e considerato
che con ricorso pervenuto il 20/11/2008 il G.S. S. PIO X di Lucera ha chiesto, in riforna della decisione di
prime cure, una congrua riduzione della squalifica inflitta al Sig. MAIELLARO CLAUDIO, assumendo che
il comportamento del proprio tesseratoera stato provocato dalla condotta altrettanto violenta ed
oltraggiosa del Tutor dell’Arbitro;
che, espletata l’istruttoria, con opportuno interrogatorio dell’Arbitro a supplemento di rapporto, la
Commissione rileva la fondatezza della delibera di primo grado per quanto riguarda le infrazioni
contestate;
che, comunque, rileva l’opportunità di meglio adeguare la sanzione inflitta alla reale gravità dei fatti
come accertati.
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Tutto ciò premesso e considerato, in parziale accoglimentro del reclamo come innanzi proposto
DELIBERA
− ridursi la squalifica inflitta dal Giudice di Primo Grado al Sig. MAIELLARO CLAUDIO sino a tutto il
15/2/2009;
− non addebitarsi la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.
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