COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Gara: A.S.D. IST. DI CAGNO ABBRESCIA sq. B – ALBEROBELLO del 16 Novembre 2008. (Reclamo della società A.S.D. IST. DI CAGNO ABBRESCIA in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del Sig. NAPOLETANO GIANLUCA, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 14 del 20 Novembre 2008 della Delegazione Provinciale di Bari).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. IST. DI CAGNO ABBRESCIA sq. B - ALBEROBELLO del 16 Novembre 2008. (Reclamo
della società A.S.D. IST. DI CAGNO ABBRESCIA in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice
Sportivo a carico del Sig. NAPOLETANO GIANLUCA, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n° 14 del 20 Novembre 2008 della Delegazione Provinciale di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
premesso e considerato che con ricorso del 24/11/2008 gli Avv.ti Gabriella Chiariello e Marco
Napoletano, genitori esercenti la potestà del minore GIANLUCA NAPOLETANO hanno gravato la
decisione del 1° Giudice, con cui è stata inflitta al predetto calciatore la squalifica di tre giornate,
chiedendone la riforma;
che i ricorrenti hanno in particolare evidenziato la abnormità della sanzione rispetto al comportamento
meramente irriguardoso, ma non ingiurioso, del giovani GIANLUCA NAPOLETANO;
che dalla lettura degli atti ufficiali la Commissione Disciplinare rileva che la condotta del predetto
calciatore non ha assunto i contorni dell’ingiuria e che, pertanto, la sanzione inflitta in prime cure può
essere ridotta.
Tutto ciò premesso e considerato, in accoglimento del ricorso proposto,
DELIBERA
ridursi da tre a due giornate la squalifica del calciatore GIANLUCA NAPOLETANO della società A.S.D.
IST. DI CAGNO ABBRESCIA.
Nessuna tassa è dovuta atteso l’accoglimento del gravame.
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