COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: G.S.D. AUDACE BARLETTA – A.S.D. SAN PAOLO del 23 Novembre 2008 (Reclamo delle Società A.S.D. SAN PAOLO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 600,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 27.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: G.S.D. AUDACE BARLETTA - A.S.D. SAN PAOLO del 23 Novembre 2008 (Reclamo delle
Società A.S.D. SAN PAOLO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a
carico della società per l’ammenda di euro 600,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
35 in data 27.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato, che dagli atti del processo risulta confermato il comportamento gravemente minaccioso di
alcuni tifosi (ancorché pochi) della società A.S.D. SAN PAOLO durante e dopo la gara nei confronti
dell’arbitro che, contrariamente a quanto affermato dalla stessa società ospitante, ha dovuto chiedere,
a fine gara, l’intervento della forza pubblica (nella carenza di assistenza da parte dei dirigenti della
A.S.D. AUDACE BARLETTA) per allontanarsi senza correre rischi dal campo di gioco;
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. SAN PAOLO e per l’effetto addebitare la relativa tassa
sul conto della stessa.
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