COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Gara: JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE – GREEN PLANET SSD A.R.L. del 9 Novembre 2008. (Reclamo della società GREEN PLANET SSD A.R.L. in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico dei Sigg. INSANGUINE ANGELO e INSANGUINE VITTORIO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 13 del 13 Novembre 2008 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI Gara: JUVE CLUB GIOIA DEL COLLE – GREEN PLANET SSD A.R.L. del 9 Novembre 2008. (Reclamo della società GREEN PLANET SSD A.R.L. in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico dei Sigg. INSANGUINE ANGELO e INSANGUINE VITTORIO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 13 del 13 Novembre 2008 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come proposto; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; PREMESSO Che con ricorso del 21/11/08 la società Green Planet SSD A.R.L. impugnava la delibera del G.S. di 1° grado, su C.U. n. 13 del 13/11/08, in ordine alle sanzioni inflitte ai Sigg. Insanguine Angelo (dirigente) e Insanguine Vittorio (allenatore); che l’istruttoria espletata ed in particolare il supplemento di rapporto reso dal Direttore di gara hanno confermato tutte le infrazioni contestaste ai due incolpati, le cui difese si appalesano, pertanto, infondate e non sostenute da alcun elemento probatorio; che inoltre viene disattesa e quindi rigettata l’istanza, avanzata dalla reclamante, in ordine al confronto fra gli incolpati ed il dirigente della sezione arbitrale, facendo rilevare che i confronti sono espressamente vietati in senso assoluto dal vigente C.G.S. in uno alle prove testimoniali; che tuttavia questa commissione rileva l’opportunità di ridurre le sanzioni comminate dal primo Giudice per meglio adeguarle alla reale entità delle infrazioni contestate. Tutto ciò premesso su parziale accoglimento del reclamo come innanzi proposto: DELIBERA 1) ridursi la sanzione inflitta al dirigente Insanguine Angelo a inibizione fino a tutto il 15/03/09; 2) ridursi la sanzione inflitta al Sig. Insanguine Vittorio in squalifica fino a tutto il 30/05/09. 3) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
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