COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI Gara: A.S.D. AERHIOS CANOSA – FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO del 23 Novembre 2008 (Reclamo della società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 in data 27.11.2008 della Delegazione Distrettuale di Trani).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI Gara: A.S.D. AERHIOS CANOSA - FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO del 23 Novembre 2008 (Reclamo della società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 in data 27.11.2008 della Delegazione Distrettuale di Trani). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto in virtù del quale è stato possibile appurare che la sostituzione del calciatore BARILE Francesco individuato dall’arbitro con il n. 6 della società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO, è avvenuta nel secondo tempo e non nel primo tempo come erroneamente riportato nel suo rapporto di gara; ritenuto, pertanto, che al momento della sostituzione (avvenuta come innanzi detto nel secondo tempo) il numero dei calciatori “juniores” era inferiore a quello prescritto dalle norme federali; ritenuto, pertanto, che il reclamo proposto dalla FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO non è fondato e va respinto P.Q.M. D E L I B E R A respingersi il reclamo proposto dalla società FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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