COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. VIRTUS TARANTO – A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 23.11.08 (Reclamo della società A.S.D. Virtus Taranto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e inibizione massaggiatore LUDOVICO Cosimo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 27/11/08 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.D. VIRTUS TARANTO - A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 23.11.08 (Reclamo della
società A.S.D. Virtus Taranto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per l’ammenda di € 400,00 e inibizione massaggiatore LUDOVICO Cosimo di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 27/11/08 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
Udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
sentito l'arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
ritenuto che il comportamento assunto dal sig. LUDOVICO Cosimo è risultato non già minaccioso ma
meramente antisportivo ancorché riprovevole, per cui può accedersi ad una riduzione della inibizione
fino al 28 febbraio 2009;
considerato altresì, che le persone, che l’arbitro definisce estranee, erano dirigenti della società A.S.D.
Virtus Taranto che, per affermazione dello stesso arbitro lo hanno accompagnato fino allo spogliatoio
per proteggerlo dalle minacce di altro estraneo che pertanto desisteva dal suo atteggiamento;
ritenuto pertanto che può accedersi ad un ridimensionamento dell’ammenda inflitta alla società Virtus
Taranto
PQM;
DELIBERA
ridursi al 28 febbraio 2009 la inibizione inflitta al massaggiatore LUDOVICO Cosimo;
ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. Virtus Taranto;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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