COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. RACALE – A.S. CAROVIGNO CALCIO del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. RACALE in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore QUARTA Christian di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 29.12.2008 del Comitato Regionale
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara: A.S.D. RACALE - A.S. CAROVIGNO CALCIO del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società
A.S.D. RACALE in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore QUARTA Christian di
cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 29.12.2008 del Comitato Regionale
Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante non hanno trovato conferma ne dalla
documentazione ufficiale e ne dalle indagini esperite;
P.Q.M.
D E L I B E R A
respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. RACALE e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto
della società.
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