COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. RACALE – A.S. CAROVIGNO CALCIO del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. RACALE in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore QUARTA Christian di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 29.12.2008 del Comitato Regionale

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. RACALE - A.S. CAROVIGNO CALCIO del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. RACALE in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore QUARTA Christian di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 29.12.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante non hanno trovato conferma ne dalla documentazione ufficiale e ne dalle indagini esperite; P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. RACALE e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della società.
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