COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. UNITED FOOTBALL MONOPOLI – A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA del 7 dicembre 2008 (Reclamo della Società A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori VALETTI Roberto e CESSA Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 in data 11.12.2008 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. UNITED FOOTBALL MONOPOLI - A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA del 7 dicembre 2008 (Reclamo della Società A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori VALETTI Roberto e CESSA Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 in data 11.12.2008 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che, sulla base delle indagini esperite e della documentazione ufficiale, le argomentazioni addotte dalla società reclamante non hanno trovato la benchè minima conferma per cui, va rigettato il reclamo come innanzi proposto, per la riforma dei provvedimenti disciplinari adottati dal primo giudice, che vanno integralmente confermati nei confronti dei calciatori VALETTI Roberto e CESSA Antonio P.Q.M. D E L I B E R A respingere il ricorso proposto dalla società A.S. CALCIO RAGAZZI ADELFIA e per l’effetto addebitare la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it