COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: F.C. CARAPELLESE A.S.D.- POL. D. VITOBELLO STORNARA del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società POL. D. VITOBELLO STORNARA per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 24.12.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: F.C. CARAPELLESE A.S.D.- POL. D. VITOBELLO STORNARA del 21 dicembre 2008
(Reclamo della Società POL. D. VITOBELLO STORNARA per il risultato della gara di cui alla delibera
riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 24.12.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che il calciatore GAMMAROTA Giuseppe della società F.C. CARAPELLESE A.S.D. con
Comunicato Ufficiale n. 24 dell’11/12/2008 (Delegazione Provinciale di Foggia) è stato squalificato per
n. 3 gare effettive (squalifica ridotta a n. 2 giornate effettive con Comunicato Ufficiale n. 42 del 2/1/2009
del Comitato Regionale Puglia);
considerato pertanto, che tale squalifica ancorchè ridotta avrebbe dovuto essere scontata nel corso
delle gare del 14/12/2008 e 21/12/2008;
ritenuto pertanto che la partecipazione alla gara del 21/12/2008, da parte del giocatore suddetto, deve
ritenersi irregolare per le motivazioni innanzi indicate;
ritenuto pertanto che deve ritenersi fondato e accoglibile il reclamo proposto dalla società POL. D.
VITOBELLO STORNARA
P.Q.M.
D E L I B E R A
accogliersi il reclamo proposto dalla società POL. D. VITOBELLO STORNARA e per l’effetto infliggersi
alla società F.C. CARAPELLESE A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 -
3 in favore della società POL. D. VITOBELLO STORNARA;
non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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