COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: F.C. CARAPELLESE A.S.D.- POL. D. VITOBELLO STORNARA del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società POL. D. VITOBELLO STORNARA per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 24.12.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: F.C. CARAPELLESE A.S.D.- POL. D. VITOBELLO STORNARA del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società POL. D. VITOBELLO STORNARA per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 24.12.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il calciatore GAMMAROTA Giuseppe della società F.C. CARAPELLESE A.S.D. con Comunicato Ufficiale n. 24 dell’11/12/2008 (Delegazione Provinciale di Foggia) è stato squalificato per n. 3 gare effettive (squalifica ridotta a n. 2 giornate effettive con Comunicato Ufficiale n. 42 del 2/1/2009 del Comitato Regionale Puglia); considerato pertanto, che tale squalifica ancorchè ridotta avrebbe dovuto essere scontata nel corso delle gare del 14/12/2008 e 21/12/2008; ritenuto pertanto che la partecipazione alla gara del 21/12/2008, da parte del giocatore suddetto, deve ritenersi irregolare per le motivazioni innanzi indicate; ritenuto pertanto che deve ritenersi fondato e accoglibile il reclamo proposto dalla società POL. D. VITOBELLO STORNARA P.Q.M. D E L I B E R A accogliersi il reclamo proposto dalla società POL. D. VITOBELLO STORNARA e per l’effetto infliggersi alla società F.C. CARAPELLESE A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società POL. D. VITOBELLO STORNARA; non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it