COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA Gara: A.S.D. SAURI – A.S.D. BICCARI del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società – A.S.D. BICCARI in opposizione al provvedimento disciplinare a carico dei calciatori LUCINO Enrico e ROBERTI Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 27.12.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA Gara: A.S.D. SAURI - A.S.D. BICCARI del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società - A.S.D. BICCARI in opposizione al provvedimento disciplinare a carico dei calciatori LUCINO Enrico e ROBERTI Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 27.12.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che l’atto antisportivo e violento da parte del calciatore LUCINO Enrico della società A.S.D. BICCARI può essere sanzionato, sulla base delle indagini esperite con 3 giornate effettive di gara; considerato altresì che lo scontro fra calciatori verificatosi al 32° del secondo tempo (dopo l’episodio provocato dal calciatore LUCINO Enrico) può considerarsi antisportivo ma non violento, per cui adeguata pare la sanzione di sole 2 giornate di squalifica al calciatore ROBERTI Michele; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi a tre giornate la squalifica inflitta al calciatore LUCINO Enrico della società A.S.D. BICCARI; ridursi a due giornate la squalifica inflitta al calciatore ROBERTI Michele della società A.S.D. BICCARI; non addebitarsi la tassa reclamo stante il parziale l’accoglimento del ricorso.
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