COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SAURI – A.S.D. BICCARI del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società – A.S.D. SAURI in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore CALABRESE Maurizio e per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 27.12.2008 della Delegazione Provinciale di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. SAURI - A.S.D. BICCARI del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società - A.S.D. SAURI in
opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore CALABRESE Maurizio e per il risultato
della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 27.12.2008 della Delegazione
Provinciale di Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che il comportamento del calciatore CALABRESE Maurizio può essere adeguatamente punito
con la squalifica di n. 2 giornate effettive di gara, attesa la non violenza del suo comportamento
ancorché antisportivo;
considerato che per la parte del reclamo proposto dalla A.S.D. SAURI relativa ad una “valutazione
relativa alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 a favore della società
A.S.D. BICCARI” non può essere presa in esame sia perché non motivata e anche perché, investendo
una richiesta di mutamento del risultato della gara avrebbe dovuto, tale richiesta, non effettuata,
essere inviata alla controparte ai sensi dell’art. 46 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a due giornate la squalifica inflitta al calciatore CALABRESE Maurizio della società A.S.D.
SAURI, confermando nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa reclamo stante il parziale l’accoglimento del ricorso.
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