COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE Gara: P.G.S. DON BOSCO A.S.D. – A.S.D. REAL ARADEO del 21 dicembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. REAL ARADEO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore PICCIOLO Daniel di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 in data 24.12.2008 della Delegazione Provinciale di Lecce).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 22/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
Gara: P.G.S. DON BOSCO A.S.D. - A.S.D. REAL ARADEO del 21 dicembre 2008 (Reclamo della
Società A.S.D. REAL ARADEO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore
PICCIOLO Daniel di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 in data 24.12.2008 della
Delegazione Provinciale di Lecce).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
considerato che l’atto compiuto dal calciatore PICCIOLO Daniel della società A.S.D. REAL ARADEO,
pur nella sua antisportività ma non anche violenza, può essere punito con la squalifica di n. 3 giornate
effettive di gara;
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a tre giornate la squalifica inflitta al calciatore PICCIOLO Daniel della società A.S.D. REAL
ARADEO;
non addebitarsi la tassa reclamo stante il parziale l’accoglimento del ricorso.
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