COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. MINERVINO MURGE – A.C.D. SANTERAMO del 4 gennaio 2009 (Reclamo della società A.S.D. MINERVINO MURGE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00, e calciatori SPIRITICCHIO Michele, QUAQUARELLI Giuseppe e dirigente SCHIAVO Luigi, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 8/1/2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. MINERVINO MURGE - A.C.D. SANTERAMO del 4 gennaio 2009 (Reclamo della società
A.S.D. MINERVINO MURGE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per l’ammenda di € 800,00, e calciatori SPIRITICCHIO Michele, QUAQUARELLI
Giuseppe e dirigente SCHIAVO Luigi, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data
8/1/2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letti entrambi i reclami innanzi citati;
Udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
rilevato che in ordine al reclamo relativo alla gara MINERVINO - RUVO del 7.12.2008, le attenuanti
generiche già applicate dal primo giudice consentono di ritenere più equa l’ammenda a € 300,00 a
carico della società A.S.D. MINERVINO MURGE;
considerato che in ordine alla sanzione dell’ammenda relativa alla gara MINERVINO - SANTERAMO
del 4.1.2009 può accedersi ad una riduzione dell’ammenda a € 400.00 in considerazione del fatto che
nessuna violenza è stata subita dalla terna arbitrale.
PQM;
DELIBERA
ridursi a € 300,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. MINERVINO MURGE per la gara MINERVINO -
RUVO;
ridursi a € 400,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. MINERVINO MURGE per la gara MINERVINO -
SANTERAMO confermando nel resto le impugnate decisioni;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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