COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. A. TOMA – A.S. MARUGGIO CALCIO del 21 dicembre 2008 (Reclamo del sig. VETRUGNO Daniele in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 29/12/2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: U.S.D. A. TOMA - A.S. MARUGGIO CALCIO del 21 dicembre 2008 (Reclamo del sig. VETRUGNO Daniele in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 29/12/2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Udito il rappresentante del ricorrente; esperite indagini; sentiti l’arbitro e l’assistente che hanno reso due distinti supplementi di rapporto; rilevato che il comportamento del calciatore VETRUGNO Daniele (inequivocabilmente individuato da entrambi gli ufficiali di gara) può ritenersi limitato ad un solo tentativo di violenza, non portato a termine, grazie al tempestivo intervento della forza pubblica per cui più adeguata si appalesa la squalifica del suddetto calciatore sino al 15 marzo 2009, anche in applicazione delle attenuanti richieste in via subordinata, dallo stesso reclamante. PQM; DELIBERA ridursi al 15 marzo 2009 la squalifica inflitta al calciatore VETRUGNO Daniele della società A. TOMA; restituirsi l’assegno di € 65.00 versato, stante il parziale accoglimento del ricorso.
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