COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. STRUDA – A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. del 14 dicembre 2008 (Reclamo della società A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del massaggiatore BRACCIALE Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 in data 18/12/08 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. STRUDA - A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. del 14 dicembre 2008 (Reclamo della società A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C. in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del massaggiatore BRACCIALE Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 in data 18/12/08 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente e il ricorrente in proprio sig. BRACCIALE; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; esperite indagini dalle quali è risultato che il comportamento del sig. BRACCIALE Antonio (attesa la non violenza) è da ritenersi antisportivo e punibile con la inibizione fino al 28 febbraio 2009, così accogliendo la richiesta subordinata proposta dal ricorrente; P.Q.M. D E L I B E R A ridursi al 28 febbraio 2009 la inibizione inflitta al sig. BRACCIALE Antonio della società A.S.D. SQUINZANO 2006 F.C.; non addebitarsi la tassa reclamo stante il parziale l’accoglimento del ricorso.
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