COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE Gara: A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO – A.S.D. CARMIANO del 7 dicembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. CARMIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e la ripetizione della stessa di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 in data 11.12.2008 della Delegazione Provinciale di Lecce).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE Gara: A.S.D. GRUPPO SPORT PRO LEVERANO - A.S.D. CARMIANO del 7 dicembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. CARMIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e la ripetizione della stessa di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 23 in data 11.12.2008 della Delegazione Provinciale di Lecce). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che sulla base degli elementi acquisiti al processo, quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali, ma anzi, è risultato che, con dovizia di particolari, l’arbitro è stato posto nella impossibilità di fare eseguire i provvedimenti da lui adottati, a causa del comportamento dei calciatori del CARMIANO; P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. CARMIANO e per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo sul conto della stessa.
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