COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: ANSPI S. ERASMO – DON UVA CALCIO 1971 del 4 Gennaio 2009. (Reclamo della società ANSPI S. ERASMO avverso la squalifica del campo per due giornate e l’ammenda di € 500,00, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 43 dell’ 8Gennaio 2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: ANSPI S. ERASMO - DON UVA CALCIO 1971 del 4 Gennaio 2009. (Reclamo della società ANSPI S. ERASMO avverso la squalifica del campo per due giornate e l’ammenda di € 500,00, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 43 dell’ 8Gennaio 2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo così come proposto; Premesso che con ricorso del 14/1/2009 la società ANSPI S. ERASMO chiedeva la riforma delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 43 dell’8 Gennaio 2009, comportanti l’ammenda di € 500,00 e la squalifica del campo per due gare da disputarsi a porte chiuse; che dal referto dell’Arbitro, quanto mai sintetico, non si rilevano effetti particolarmente pregiudizievoli a carico dei calciatori della società ospitata, peraltro non identificati; che alla stregua di tali considerazioni questa Commissione rileva l’opportunità di accogliere l’istanza della reclamante, per quanto di ragione, dovendo alla stessa comunque addebitarsi l’omessa vigilanza; tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA 1) ridursi la sanzione della squalifica del campo, inflitta dal Giudice Sportivo, a una gara effettiva, peraltro già scontata; 2) ridursi l’ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice sportivo all’importo di € 250,00. 3) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
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