COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: ANSPI S. ERASMO – DON UVA CALCIO 1971 del 4 Gennaio 2009. (Reclamo della società ANSPI S. ERASMO avverso la squalifica del campo per due giornate e l’ammenda di € 500,00, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 43 dell’ 8Gennaio 2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: ANSPI S. ERASMO - DON UVA CALCIO 1971 del 4 Gennaio 2009. (Reclamo della società
ANSPI S. ERASMO avverso la squalifica del campo per due giornate e l’ammenda di € 500,00, di cui alla
delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 43 dell’ 8Gennaio 2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo così come proposto;
Premesso
che con ricorso del 14/1/2009 la società ANSPI S. ERASMO chiedeva la riforma delle sanzioni
comminate dal Giudice Sportivo, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 43 dell’8 Gennaio 2009,
comportanti l’ammenda di € 500,00 e la squalifica del campo per due gare da disputarsi a porte chiuse;
che dal referto dell’Arbitro, quanto mai sintetico, non si rilevano effetti particolarmente pregiudizievoli a
carico dei calciatori della società ospitata, peraltro non identificati;
che alla stregua di tali considerazioni questa Commissione rileva l’opportunità di accogliere l’istanza della
reclamante, per quanto di ragione, dovendo alla stessa comunque addebitarsi l’omessa vigilanza;
tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
1) ridursi la sanzione della squalifica del campo, inflitta dal Giudice Sportivo, a una gara effettiva, peraltro
già scontata;
2) ridursi l’ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice sportivo all’importo di € 250,00.
3) non addebitarsi la tassa atteso l’esito del reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: ANSPI S. ERASMO – DON UVA CALCIO 1971 del 4 Gennaio 2009. (Reclamo della società ANSPI S. ERASMO avverso la squalifica del campo per due giornate e l’ammenda di € 500,00, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 43 dell’ 8Gennaio 2009 del Comitato Regionale Puglia)."