COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: G.S. ATLETICO VIESTE – A.S.D. RUVO del 4 gennaio 2009 (Reclamo della società G.S. ATLETICO VIESTE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 8/1/2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 05/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara: G.S. ATLETICO VIESTE - A.S.D. RUVO del 4 gennaio 2009 (Reclamo della società G.S.
ATLETICO VIESTE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico
della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in
data 8/1/2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che risulta inequivocabilmente provato il comportamento ingiurioso e antisportivo dei
sostenitori del G.S. ATLETICO VIESTE nei confronti di un assistente dell’arbitro e di tutta la terna
arbitrale;
considerato tuttavia che tale comportamento antisportivo (privo di precedenti specifici) può essere
sanzionato con l’ammenda di € 500,00, così ritenendosi revocata anche la diffida comminata dal
primo giudice;
PQM;
DELIBERA
ridursi a € 500,00 l’ammenda inflitta alla società G.S. ATLETICO VIESTE;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara: G.S. ATLETICO VIESTE – A.S.D. RUVO del 4 gennaio 2009 (Reclamo della società G.S. ATLETICO VIESTE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 in data 8/1/2009 del Comitato Regionale Puglia)."