COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO Gara: A.S.D. PRINCIPE SAN MARZANO – POL. D. REAL CASTELLANETA MARINA del 18 gennaio 2009 (Reclamo della Società POL. D. REAL CASTELLANETA MARINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari a carico della società per l’ammenda di € 150,00 e dell’allenatore sig. SEMERARO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 21.1.2009 della Delegazione Provinciale di Taranto).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO Gara: A.S.D. PRINCIPE SAN MARZANO - POL. D. REAL CASTELLANETA MARINA del 18 gennaio 2009 (Reclamo della Società POL. D. REAL CASTELLANETA MARINA in opposizione ai provvedimenti disciplinari a carico della società per l’ammenda di € 150,00 e dell’allenatore sig. SEMERARO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 41 in data 21.1.2009 della Delegazione Provinciale di Taranto). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; rilevato che la società reclamante non contesta l’atto antisportivo del ritiro della squadra, ma lo giustifica con motivazioni che, sulla base delle Carte Federali, non costituisce quella giusta causa invocata dalla società POL. D. REAL CASTELLANETA MARINA (notizia di decesso del parente di un loro tesserato); P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo presentato dalla società POL. D. REAL CASTELLANETA MARINA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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